Viene definito prodotto cosmetico «una qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo di pulire, profumare, modificarne l'aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori corporei»
La normativa di riferimento di questo settore è il Regolamento (CE) 1223/2009 che ha definito chiaramente il concetto di cosmetico, stabilisce i requisiti che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare ed ha posto elevati requisiti di sicurezza per i prodotti al fine di tutelare la salute dei consumatori.
Inoltre il Regolamento ha definito chiaramente il ruolo e stabilito le responsabilità delle figure coinvolte nella catena di fornitura, di conseguenza con il nome di Fabbricante si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio, mentre, con il nome di Distributore si intende quella persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario.
Tra i requisiti, che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, è sicuramente necessario indicare la predisposizione del PIF (Product Information File) che rappresenta la documentazione informativa sul prodotto cosmetico immesso in commercio ed è composto da:
Una volta completata la redazione della documentazione prima di poter immettere il prodotto cosmetico in commercio è necessario inserire il prodotto e la relativa documentazione nel portale europeo dei prodotti cosmetici (CPNP: Cosmetic Products Notification Portal).
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