Targa prova - finalmente sciolti dubbi e problemi.

L’utilizzo della targa prova da parte di officine e concessionarie era andato via via complicandosi, negli anni, a causa di interpretazioni sempre più restrittive della normativa.

Con il Decreto Legge del 10 settembre 2021, n. 121, sono stati posti alcuni paletti che dirimono in modo definitivo alcune questioni legate all’interpretazione della normativa previgente e – di fatto – riportano l’uso della targa prova alle consuetudini di una decina di anni fa.

Il comma 3, art. 1 del Decreto prevede infatti espressamente che la targa prova può essere utilizzata per la circolazione su strada sia di veicoli non immatricolati che di veicoli già immatricolati.

Prevede inoltre che, circolando con targa prova per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali, costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, ovvero per tutte le motivazioni già previsteper l’uso della targa prova, si possa DEROGARE alla revisione periodica di cui all’art. 80 del CdS, superando il limite invece imposto dalla Cassazione nel 2016.

Infine, superando l’ultima sentenza della Cassazione in materia, specifica che, anche in caso di veicolo già immatricolato, dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova risponde l’assicurazione della targa prova.

Restano fermi gli altri aspetti relativi all’uso della targa prova: le motivazioni che ne consentono l’uso sono esclusivamente quelle sopra elencate e la facoltà di condurre un veicolo con targa prova è riservato al titolare della targa stessa o a suoi collaboratori muniti di delega scritta.

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