Smart Working: prorogata la procedura semplificata

Con la conversione in Legge del Decreto Aiuti-bis (Legge 21 settembre 2022 n. 142 -conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è stato inserito l’articolo 25-bis in base al quale vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure in tema di ricorso allo smart working cosiddetto “semplificato”.

In sostanza, si estende sino a fine 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working anche in assenza di un accordo individuale tra azienda e lavoratrice/lavoratore. Restano comunque gli obblighi di:

  • comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto per i datori di lavoro del settore privato, dei nominativi delle/dei lavoratrici/ lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • informativa stabilita dalla legge nei confronti della/del dipendente, al quale il datore di lavoro potrà adempiere anche utilizzando la documentazione disponibile sul sito dell’Inail.

Viene quindi reintrodotta la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali fino al 31 dicembre 2022.

A questo riguardo va ricordato che la normativa previgente (L. 4 agosto 2022, n. 122) stabiliva al 31 agosto 2022 il termine finale dello smart working semplificato e dal 1° settembre 2022, il ricorso al lavoro agile presupponeva la stipula dell’accordo individuale tra lavoratore ed azienda.

 

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