Dal 1° settembre cambiano ancora le modalità di comunicazione dei nominativi dei lavoratori in smart working. Entra infatti in vigore la comunicazione semplificata per il c.d. lavoro agile, come previsto dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (che converte il D.L. 73/2022), in vigore dal 20 agosto 2022.
Il provvedimento, sostituendo il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale (tornato cogente dopo la fine della normativa anti-Covid che prevedeva il lavoro agile su scelta unilaterale dell'impresa) con una mera comunicazione dei nominativi dei dati in modalità facilitata, rende, quindi, strutturale la semplificazione dello smart working.
Questo si traduce in un “alleggerimento burocratico”, poiché la comunicazione, che dovrà avvenire in modalità telematica, compilando il nuovo modello disponibile sul portale lavoro.gov.it, dovrà riportare, come detto, i nominativi dei lavatori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, ma senza necessità di allegare gli accordi stipulati.
La relativa comunicazione andrà inviata entro cinque giorni dall'inizio della prestazione in modalità agile.
Si ricorda, infine, che in alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile la trasmissione in forma massiva (attraverso la modalità massiva Rest), e che in caso di mancata comunicazione è applicabile la sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato.
Questo significa che rimangono comunque in vigore gli obblighi aziendali e gli adempimenti correlati previsti dalla normativa vigente in materia (L. 81/2017).
In particolare, per l’adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, in cui devono essere stabiliti: la durata, il preavviso, gli strumenti tecnologici utilizzati e le modalità di lavoro, sempre nel rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. Nell’accordo devono essere illustrate anche le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
Altra fondamentale misura di prevenzione è la predisposizione di una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore con il quale l’azienda ha concluso l’accordo individuale. Come previsto dalla normativa, tale informativa deve essere redatta con cadenza annuale e sottoposta anche al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Infine, il datore di lavoro deve provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile.
Per maggiori informazioni rimaniamo a disposizione