L’entrata in vigore della Legge 108/2021, legge di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), ha nuovamente riformulato il comma 5 dell’articolo 188 del D.lgs. 152/2006. Fino alla data di conversione in legge, il comma 5 dell’articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) disponeva, infatti, che:
«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata».
Il nuovo art. 188 c. 5 stabilisce, invece, che in questa fattispecie, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. Pertanto, non risulta più obbligatoria l’attestazione aggiuntiva prevista dal previgente obbligo e la responsabilità del produttore del rifiuto ritorna a cessare nel momento del ricevimento della quarta copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) debitamente compilata in tutte le sue parti.
È comunque consigliabile la conservazione delle attestazioni già ricevute in relazione agli smaltimenti precedentemente effettuati durante il periodo di vigenza della disposizione.
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