Novità in materia di green pass nei luoghi di lavoro

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione del decreto-legge n. 127/2021 - “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” - che aveva introdotto, dal 15/10/2021, l’obbligo di possesso/verifica del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

La nuova legge apporta alcune novità in materia di obblighi e controlli relativi al possesso del green pass.

Ora è possibile, ad esempio, la consegna delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei lavoratori in modo da evitare la periodica verifica fino al termine di validità della certificazione stessa.

Complessivamente la legge n. 165/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, introduce alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo originario del DL 127/2021 e aggiunge diversi nuovi articoli es:

  • art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);
  • art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro);

In sintesi, tra le novità si segnalano in particolare

  • Obbligo per i datori di lavoro di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche della certificazione verde.
  • Possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da poter essere esonerati dai controlli dei rispettivi Datori di lavoro, per tutta la durata della relativa validità.
  • Obbligo verifica del possesso certificazione verde anche ai soggetti che partecipano in qualità di discenti in attività formative
  • Per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde compete all’utilizzatore; è onere invece del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
  • La possibile permanenza sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro in caso di scadenza della certificazione nel corso della prestazione lavorativa
  • L’invito ai datori di lavoro di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza,avvalendosi del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

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