La questione della nomina del Consulente ADR per la gestione delle merci pericolose su strada – compresi i rifiuti in regime di ADR – ha creato un forte clamore nell’ultimo periodo.
Infatti, con l’entrata in vigore dell’ADR 2023, l’Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose che viene aggiornato ogni 2 anni, il 31/12/2022 è scaduta la deroga del punto 1.6.1.44 che prevedeva: “Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza […] devono […] nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
Tuttavia, al punto 1.8.3.2 dell’ADR si informa che le Autorità competenti delle Parti contraenti – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Italia – possono prevedere che l’obbligo di nominare il Consulente ADR non si applichi alle imprese che rispettano particolari prescrizioni.
A questo proposito, il Ministero ha emanato il D.Lgs. 40 del 04/02/2000, il DM 04/07/2000 e la Circolare A26 del 14/11/2000 in cui ha specificato che le imprese che possono fare a meno della nomina del Consulente ADR sono quelle che effettuano:
oppure
Con la Nota esplicativa n° 40141 del 21/12/2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto comunicare che la possibilità di non nominare il Consulente ADR è ancora oggi valida per i soli “speditori” di merci pericolose ADR, a patto che vengano rispettate le stesse prescrizioni previste negli anni precedenti, avendo cura di comunicare l’intenzione di avvalersi dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR al proprio Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, cioè la Motorizzazione Civile competente nel territorio, prima di iniziare le operazioni di trasporto di merce ADR per ogni anno solare come previsto dall’art. 2 del DM 04/07/2000.
È dunque importante verificare il rispetto dei limiti suddetti in merito alle movimentazioni di merci pericolose ADR (compresi i rifiuti ADR), in quanto il loro superamento potrebbe comportare una sanzione amministrativa relativa alla mancata nomina del Consulente ADR compresa tra i 6.000 e i 36.000 euro per ogni anno di inadempimento accertato.
Inoltre, preme ricordare che una “Nota” del Ministero non ha alcun valore giuridico cogente e vincolante come potrebbe averlo invece un “Decreto” – del quale siamo ancora in attesa e che speriamo venga diramato in questi 6 mesi di transizione prima dell’applicabilità completa del nuovo testo ADR – , perciò in caso di controlli o, ancor peggio, di incidente non si avrebbe una completa copertura.
Infine, non dimentichiamo che nel mondo dei rifiuti molto spesso il ruolo dello “speditore” combacia con quello del “imballatore”, ovvero l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio e/o per conto terzi è anche quella che riempie con le merci pericolose gli imballaggi e li prepara per il trasporto. L’imballatore non è esentato – al momento – dalla nomina del Consulente ADR.
In ogni caso, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR, comunque, tutti gli operatori coinvolti devono ottemperare alle prescrizioni previste dall’ADR per permettere il trasporto sicuro delle merci pericolose sulle nostre strade.
IPQ Tecnologie srl è a disposizione per chiarire ogni dubbio ed aiutarvi nella gestione di tale aspetto.