D.Lgs 81/08 – Sospensione attività imprenditoriale

Con il Decreto-legge 146/2021 (Gazzetta Ufficiale del 21/10/21) - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – è stato interamente sostituito l’art. 14 del D.Lgs 81/08 che identifica i casi in cui, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro (ma anche ASL e Vigili del fuoco per quanto di competenza) adotta un provvedimento di sospensione dell’attività:

  • quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, irregolarmente, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (in precedenza era il 20% e la sospensione era “possibile” e non automatica),
  • in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I*(in precedenza era “possibile” e solo in caso di “reiterate” violazioni).

Viene persa quindi la “discrezionalità” da parte dell’Amministrazione sul provvedimento da adottare lasciando solo la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo (“dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità).

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I*. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il Decreto riporta le possibili esclusioni (es. per lavoro irregolare 1 solo lavoratore occupato) e le condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato (ripristino irregolarità e pagamento delle somme aggiuntive indicate) e mantiene salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali, civili e amministrative vigenti applicabili, oltre che i provvedimenti per il Datore di lavoro in caso di mancata applicazione del provvedimento di sospensione (es. arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni di Allegato I).

Alcuni chiarimenti e prime indicazioni operative sono state fornite dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro  (INL) con la circolare n° 3/2021 del 9/11/21.

 

 

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