Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021 (Decreto Fiscale) che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08.
Complessivamente le modifiche riguardano i seguenti articoli:
- art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
- art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
- art. 13, sulla “Vigilanza”
- art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
- art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”
- art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- art. 51, sugli “Organismi paritetici”
- art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
- art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
- art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
- art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- art. 99, sulla “Notifica preliminare”
Oltre alla modifica dell’art 14 (vedi informativa specifica) già presente nel DL originale, le principali variazioni sono relative al ruolo di preposto, agli obblighi di preposti, Datore di lavoro/Dirigenti e alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO
Modificato l’art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, inserendo l’obbligo di individuare il preposto o i preposti chiamati ad effettuare la vigilanza di cui all’art. 19 ed esplicitando che il Preposto non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Viene inoltre inserito l’obbligo per il Datore di lavoro, in relazione alle attività svolte in regime di appalto di cui all’art. 26, di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
- MODIFICHE AL RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA
Viene modificato l’art. 19 - “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il preposto debba
- lettera a) “….in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»
- lettera f-bis) “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».
- NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Modificato l’art. 37 – Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative
Viene inoltre indicato al comma 5 (addestramento) che:
- l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
- l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
e al comma 7 che la formazione di Preposti, Dirigenti e Datore di lavoro (nuova figura per cui formazione obbligatoria) debba essere fatta secondo quanto definito dagli Accordi Stato Regioni (quindi non più richiamo a quanto definito dagli Accordi per i soli lavoratori!)
Aggiunto il comma 7ter per la formazione per i Preposti, che specifica la necessità di svolgimento in presenza e con cadenza almeno biennale.
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